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D.M. 19/08/1996Decreto Ministeriale 19/08/1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (Suppl. ordinario G.U. 12/09/1996 n. 214) Il Ministro dellInterno -Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; -Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1964, n. 469; -Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; -Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; - Visto l'art. 4 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 437; - Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; -Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; -Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317; Decreta: Art. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali a) teatri b) cinematografi c) cinema-teatri d) auditori e sale convegno e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accoglie re spettacoli, con capienza superiore a 100 persone f) sale da ballo e discoteche g) teatri tenda h) circhi i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attivitā di intrattenimento e pubblico spettacolo. Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchč di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchč installate in aree non accessibili al pubblico b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo d) i pubblici esercizi in cui č collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi). 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, giā adibiti ad attivitā di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 31, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. Art. 2 - Obiettivi Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da a) minimizzare le cause di incendio b) garantire la stabilitā delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui e) assicurare la possibilitā che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo f) garantire la possibilitā per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Art. 3 - Disposizioni tecniche Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, č approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto. Art. 4 - Commercializzazione CEE I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali č richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonchč ai prodotti per i quali č richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno: -decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; - decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali č richiesto il requisito di reazione al fuoco; -decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; - decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali č richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Art. 5 - Disposizioni per i locali esistenti I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilitā, devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, antecedentemente l'emanazione del presente decreto. Art. 6 - Deroghe Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica allegata al presente decreto, potrā essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni. Art. 7 - Disposizioni complementari e finali Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia. I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo la vigente normativa. Allegato Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo Titolo DEFINIZIONI Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono: - Auditori e sale convegno: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili; -Cinema-teatri: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere; -Cinematografi: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche; -Circhi: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilitā, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici; - Locali: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; convenzionalmente si considerano anche le attivitā di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l); - Locali di trattenimento: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli; - Locali multiuso: locali adibiti ordinariamente ad attivitā non rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli; - Luoghi all'aperto: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; - Sala: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti; -Sale da ballo e discoteche: locali destinati a trattenimenti danzanti; -Scena: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico, la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonchč tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala puō essere a) di tipo separato dalla sala, quando č separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e l'unica apertura con la sala č costituita dal boccascena b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l'area scenica e quella destinata al pubblico; - Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilitā delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacitā motorie in attesa di soccorsi; - Spettacoli viaggianti e parchi di divertimenti: luoghi destinati ad attivitā spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti; - Teatri: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietā, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico; -Teatri tenda: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari. Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI 2.1 Ubicazione 2.1.1 Generalitā I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono essere ubicati a) in edifici isolati dagli altri b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in essi si svolgano attivitā soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attivitā. |
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